Disciplinare

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La nostra sede

Sede Operativa
06056 Massa Martana (PG), via Dante Alighieri 8
info@allevatoriumbri.it
info@carniumbretour.it
cooperativa.allevatoriumbri@pec.it
P. IVA: 03500590546
Telefono: +39 328 0331623

Incid. 2,77%

Incid. 5,81%

Incid. 8,85%

Incid. 11,59%

Statistiche di Produzione della Cooperativa

Dati e performance degli allevamenti

Vendita Capi Bovini

  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
N. Capi 571 1.152 1.687 2.002
Quantità Kg. 217.417 433.188 616.818 727.063
Volumi in €. 1.042.816 € 2.289.160 € 3.245.605 € 3.815.790 €

 

Anagrafe Nazionale Zootecnica Capi Bovini e Bufalini macellati per provenienza REGIONE UMBRIA

  30/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
TOT. CAPI MACELLATI - UMBRIA 20.636 19.827 19.071 17.267
Coop Allev. Umbri (N. Capi) 571 1.152 1.687 2.002

Quali sono le principali Caratteristiche dei capi Allevati?

Tutti gli aspetti fondamentali per l'adesione al Disciplinare

L’allevatore può aderire al disciplinare se garantisce informazioni relative all’allevamento e all’alimentazione negli ultimi 6 mesi di vita degli animali. Gli allevamenti aderenti al presente disciplinare, ad ogni consegna presso il mattatoio, rilasciano una dichiarazione in cui confermano che :

  • i capi sono stati ingrassati per 6 mesi nell’allevamento
  • la modalità di stabulazione con la quale sono stati allevati i capi
  • che i capi sono stati alimentati con mangimi acquistati presso i fornitori certificati e/o qualificati e privi di grassi animali aggiunti

Relativamente alla tipologia di allevamento, gli animali possono essere allevati dalla stabulazione fissa, sino ad arrivare alla stabulazione libera all’aperto o in stallina. Per ogni capo, l’allevatore comunica la tipologia di allevamento condotto;
- Alimentazione di ogni capo deve essere priva di priva di grassi animali aggiunti durante la fase di ingrasso, (ad esclusione della fase di svezzamento in cui è consentito l’uso di latte in polvere ricostituito). Per assicurare la corretta gestione dell’alimentazione dei Capi, ogni allevatore deve:

  • a somministrare a tutti gli animali in allevamento un’alimentazione senza grassi animali aggiunti (ad esclusione della fase di svezzamento in cui è consentito l’uso di latte in polvere ricostituito);
  • a registrare e tenere aggiornata la razione effettivamente somministrata ai diversi gruppi di animali;
  • a comunicare all’Organizzazione la razione e le sue eventuali modifiche;
  • a predisporre e aggiornare un registro di carico e scarico degli alimenti e dei mangimi acquistati, compresi quelli autoprodotti, su un apposito registro o con altro sistema di tracciabilità, in modo tale da verificare le quantità consegnate e stoccate;
  • a verificare che i mangimi e gli alimenti che acquista e/o impiega per i bovini siano privi di grassi animali aggiunti e che siano prodotti dai produttori certificati o qualificati dall’organizzazione;
  • ad individuare un luogo in cui riporre e tenere tutti i cartellini, copia dei documenti di accompagnamento e delle fatture relative di acquisto dei mangimi e degli alimenti destinati ai bovini per le singole forniture;
  • a comunicare tempestivamente all’Organizzazione ogni variazione dei mangimi acquistati e impiegati per l’alimentazione dei bovini.

Chi è il soggetto deputato al controllo della filiera certificata?
Il soggetto deputato al controllo della Cooperativa è i 3A-PTA DELL’UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. P.IVA 01770460549 con sede a FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI (PG).
Di seguito link del sito istituzionale : http://www.parco3a.org/ Tale ente è stato indicato dalla Cooperativa come soggetto terzo che ha predisposto il Piano di controlli e designato dal MIPAF come controllore indipendente designato ai controlli di qualità, cosi come previsto dall’art. 6 del DM 16.01.2015.

IL Disciplinare della Cooperativa

Cos’è e come funziona il disciplianre e le caratteristiche dei capi allevati

Che cosa è il Disciplinare della Cooperativa Allevatori Umbri?
Il displicare della Cooperativa Allevatori Umbri regolamenta il sistema di rintracciabilità ed etichettatura delle carni bovine allevate. Con questo strumento di certificazione, la Cooperativa persegue il principale obiettivo di salvaguardare le produzioni locali attraverso il miglioramento della sostenibilità dell’allevamento e la comunicazione ai consumatori delle caratteristiche delle proprie produzioni. Grazie al riconoscimento ottenuto nel Maggio 2017, la Cooperativa ha dato vita ad una filiera certificata che parte dall’allevamento nelle aziende agricole ed arriva al punto vendita, caratterizzata da semplici e chiare informazioni destinate ai consumatori finali e certificate da un ente terzo.
Dove si applica il Disciplinare?
La filiera certificata riguarda ogni segmento della produzione, a partire dagli allevamenti localizzati nel territorio regionale dell’Umbria, eventuali mangimifici fornitori di foraggio per i capi, passando per una unica sede di macellazione, localizzata a Massa Martana, per poi arrivare a tutti i punti di sezionamento e vendita delle carni, localizzate su tutto il territorio regionale presso i numerosissimi punti vendita della GDO CONAD. Il risultato di questa filiera organizzata non è altro che una tracciabilità delle carni ottenuta standardizzando tutte le fasi influenti sull’identificazione del capo , sino alla distribuzione dei vari tagli di carne al consumatore, fornendo oltre che alla informazioni obbligatorie per legge , anche una serie di notizie utili per comprenderne a pieno il percorso di produzione dell’alimento
Come riconoscere le carni della Cooperativa? Tutti i prodotti della filiera certificata sono contraddistinti dal logo registrato della Cooperativa Allevatori Umbri.

Quali informazioni vengono fornite in etichetta?
Le informazioni riportate in etichetta sono distinguibili in due tipologie: le obbligatorie e le facoltative. Il valore aggiunto delle carni della Cooperativa sono senza dubbio le informazioni facoltative che rappresentano per il consumatore, solo un’appendice di tutto il lavoro di certificazione dell’intera filiera organizzata.

Di seguito le tipologie d’informazione riportate sulle carni della Cooperativa
Informazioni obbligatorie (previste dal Reg. CE 1760/00):

  • Numero di lotto identificativo del nesso tra le carni e l'animale o gli animali interessati
  • Stato membro o paese terzo di nascita;
  • Stati membri o paesi dove ha avuto luogo l'allevamento;
  • Stato membro dove ha sede il macello e numero di riconoscimento;
  • Stato membro dove ha avuto luogo il sezionamento e numero di riconoscimento.

Informazioni facoltative regolate dal presente disciplinare:

  • Razza o Tipo genetico;
  • Categoria (secondo le dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale);
  • Età;
  • Codice azienda e/o Denominazione azienda di provenienza del bovino;
  • Periodo di ingrasso > o = ai 6 mesi
  • Alimentazione priva di grassi animali aggiunti
  • Tipologia di stabulazione

Altre informazioni:

  • Denominazione di vendita;
  • Codice identificativo del numero di autorizzazione del presente disciplinare attribuito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mipaaf), in presenza di almeno una informazione facoltativa prevista dal presente disciplinare;
  • Peso;
  • Logotipo dell’Organizzazione
  • Denominazione del cliente e/o di una sigla richiesta dal cliente per identificare i prodotti forniti nell’ambito delle proprie politiche commerciali.

La Normativa di riferimento Europea e Nazionale

Le basi per un sistema di monitoraggio e controllo nella produzione della carne bovina

Con l’approvazione del Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, vengono gettate le basi per la creazione di un sistema di monitoraggio e controllo nella produzione della carne bovina in tutte le fasi della filiera produttiva e, contemporaneamente un sistema di etichettatura fondato su criteri oggettivi nella fase di commercializzazione che indichi tutte le informazioni necessarie sulle carni bovine, inerenti al paese di nascita, luogo di allevamento e macellazione.
La necessità di avere un controllo della filiera produttiva nasce in seguito a fenomeni come la “encefalopatia spongiforme bovina”, ma in senso più generale per garantire la corretta gestione di crisi inerenti la sicurezza e la qualità alimentare e la tutela della sanità degli animali.
Il Titolo primo del Regolamento, riguarda appunto, l’identificazione e la registrazione dei bovini e comprende diversi strumenti come marchi auricolari, basi informatizzate (BDN), passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda ai quali le autorità competenti in caso di necessità possono avere accesso. L’identificazione univoca degli animali è necessaria affinché si possa conoscerne tutti gli spostamenti che avvengono all’interno e all’esterno della Comunità Europea.
Il Titolo secondo descrive le modalità di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di esse identificando tutte le indicazioni necessarie che devono comparire sull’etichetta. Questo Titolo viene però modificato, a livello nazionale, dal DM 876 del 16/01/2015, e prevede una normativa semplificata per la gestione dell’etichettatura volontaria.
Già nella normativa di riferimento, sono distinti due sistemi di etichettatura: sistema obbligatorio di etichettatura e sistema di etichettatura facoltativo. Il primo definisce le condizioni di base di applicazione dell’etichetta sul prodotto quali: impossibilità di riutilizzazione della stessa etichetta più di una volta, possibilità di esprimere le informazioni riportate sotto forma di codici alfanumerici o codici a barre, espressione chiara esplicita e leggibile delle informazioni scritte, adozione di un sistema di registrazione da parte degli utenti che indichi “l’arrivo e le partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell’esercizio di vendita, tra l’arrivo e la carne messa in vendita” .

Il sistema relativo all’etichettatura facoltativa riguarda informazioni che l’utente appone sulla etichetta in maniera volontaria e si tratta di informazioni direttamente desumibili o indirettamente desumibili dalla documentazione ufficiale e di informazioni diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla stessa documentazione. In entrambi i casi bisogna garantire la veridicità delle informazioni riportate sull’etichetta, in particolare, nel primo caso l’utente deve mettere a disposizione secondo le indicazioni dell’Autorità competente, una banca dati dalla quale sia possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla stessa documentazione ed inseriti nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina. Nel secondo caso l’operatore deve inviare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII, la seguente modulistica :

  • Un disciplinare di etichettatura;
  • Una relazione tecnica sull’organizzazione della filiera dove si possa evincere la distribuzione territoriale dell’attività ed il volume di commercializzazione stimato;
  • La documentazione ufficiale attestante l’adozione di un sistema di etichettatura facoltativa equivalente al presente decreto, qualora una delle fasi della produzione avvenga in parte di un Paese della UE o in un Paese terzo;

Per quanto riguarda il disciplinare di etichettatura questo consiste in un documento che preveda, per ciascuna delle fasi di produzione e vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso fra l’identificazione delle carni e l’animale o gli animali interessati. All’interno sono contenute le indicazioni riguardanti l’arrivo e la partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione fra gli arrivi e le partenze. Deve indicare, in particolare:

  • Le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in etichetta;
  • Le misure di garanzie atte a confermare la veridicità delle informazioni riportate in etichetta;
  • I criteri e le modalità per garantire il nesso fra l’identificazione del prodotto finito ed il singolo animale o il lotto degli animali interessati;
  • Gli autocontrolli da effettuare su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell’operatore;
  • I controlli da effettuarsi da parte di un organismo indipendente accreditato dalla norma europea ISO/IEC 17065;
  • Le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dell’organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti e sulle etichette;
  • Il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo;

Un disciplinare non è considerato conforme quando non riesce a garantire il nesso fra la carne e l’animale o gruppo di essi da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni figuranti in etichetta e che prevedono informazioni poco chiare o non veritiere.

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